Normativa Emissioni Odorigene – Il “Problema odori”. L’odore non è una grandezza fisica e non esiste una correlazione tra odore e struttura chimica delle sostanze. Questa è la ragione principale per cui risulta estremamente difficile individuare rigorosamente i composti responsabili degli odori.
Buona parte delle sostanze chimiche dotate di elevata volatilità è caratterizzata da un odore più o meno intenso e percepibile. La percezione odorigena è legata alla presenza di composti contenenti azoto, zolfo, alogeni (bromo e cloro), oltre che composti con gruppi funzionali quali aldeidi, chetoni, eteri. Negli impianti di trattamento rifiuti e delle acque reflue l’elevato impatto odorigeno è dovuto generalmente alla presenza di cataboliti non completamente ossidati (riduzione parziale) del carbonio, dello zolfo e dell’azoto.
Emissioni Odorigene e Normative
Una determinata sostanza viene percepita a livello olfattivo. Quando è presente in una concentrazione che raggiunge una soglia. Questa soglia può variare notevolmente da una sostanza all’altra. Ma può anche essere percepito in modo diverso da percettori diversi. I parametri specifici di un composto che influenzano maggiormente il potere odorogenico di una sostanza sono la sua pressione di vapore. Peso molecolare e capacità di raggiungere le mucose, sedi della percezione olfattiva.
Emissioni Odorigene nelle realtà produttive
Tutte le entità produttive che comportano il rilascio dei suddetti composti responsabili. Perché le emissioni in atmosfera rientrano quindi nella “questione degli odori”. Gli impianti che tipicamente richiedono la realizzazione di sistemi di abbattimento odori. Sono impianti di trattamento rifiuti e impianti per la produzione di biogas, impianti di trattamento acque reflue, impianti dell’industria alimentare, concerie, impianti per la produzione di vernici, cosmetici ma anche legati all’attività agricola. La necessità di intervenire diventa particolarmente urgente quando si localizza la realtà interessata. In prossimità di altre attività o “recettori sensibili”.
In questi contesti è fondamentale intervenire il più rapidamente possibile. Con l’obiettivo di limitare ogni possibilità di contenuto.
Emissioni Odorigene alcune tappe di riferimento per lo sviluppo normativo:
Il “problema odori” è sempre stato trattato il modo lacunosa dalla normativa italiana, che affrontava
prevalentemente la questione nelle aule di tribunale. In passato il problema è stato approcciato giuridicamente
solo con interventi a livello regionale e provinciale. Fra di esse, alcune tappe di riferimento per lo sviluppo
normativo, vengono riportate di seguito
1. in Emilia Romagna “criteri generali individuati dal Direttore Generale all’Ambiente” (atto n. 4606 del giugno 1999)
2. in Campania, Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio e stabilizzazione;
3. in Abruzzo, DGR 400 del 26.05.2004 Delibera Giunta Regionale del 22 aprile 2002 “Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio e di biostabilizzazione” n. 709
(regione Basilicata);
4. BUR n. 27 Parte I del 14 giugno 2002 “Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio e di biostabilizzazione”
(regione Sicilia);
5. Deliberazione Giunta Regionale (regione Lombardia) 16 aprile 2003 n. 7/12764 “linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di compost”;
6. Deliberazione della Giunta Regionale del 25 febbraio 2005, n°568 (regione Veneto) “Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica”, disciplina la realizzazione e la conduzione operativa degli impianti di recupero e trattamento.
Criteri indicati dalla norma EN 13725:2004
Tale norma prevede che: “I limiti di emissioni devono fare riferimento a quelli indicati dalla normativa per attività similari. Fatto salvo il fatto che il disturbo o il disagio causato. Le attività devono essere ridotte al minimo al di fuori dei confini dello stabilimento. Per quanto riguarda la determinazione analitica degli odori… verrà utilizzata l’olfattometria dinamica per la quantificazione di sorgenti definite. Puntuali (condotti e camini) o areali (biofiltri, cumuli, ecc.), secondo i criteri indicati dalla norma EN 13725:2004. La stima delle emissioni nell’ambiente deve prevedere l’adozione di un opportuno modello matematico di dispersione. Utilizzando come dati di input i valori di emissione determinati. Con olfattometria dinamica e un adeguato database di informazioni.
Normativa Unione Europea
Nei paesi dell’Unione Europea permanente la tendenza a definire dei limiti emissivi da applicare agli impianti di compostaggio. Tale approccio viene perché impiegato detti impianti:
• sono rilascianti da emissioni generalmente non tossiche ma responsabili di un elevato impatto olfattivo e possono causare contenziosi con percettori sensibili posti nelle vicinanze;
• impiegano una tecnologia relativamente semplice, che poco si discosta da un impianto all’altro.
Con tale approccio e facendo riferimento ai dati provenienti dai monitoraggi condotti in passato nei vari impianti, è ragionevolmente possibile predire la configurazione impiantistica, al fine di garantire che un nuovo impianto possa soddisfare un limite emissivo stabilito.
In questo ambito si può individuare come riferimento la norma S 2205 -1 dell’Austria (ONORM S 2205 – 1, 1997), che fissa un limite pari a 300 ouE/m3 in uscita dai presidi (nello specifico recita: “In uscita da da un impianto recintato o da un impianto chiuso, le emissioni di odore non dovrebbero superare una concentrazione di 300 ouE/m3
Emissioni Odorigene e Normative allo stato attuale
Finalmente, con il D.Lgs. 183/2017 entrato in vigore il 19/12/2017, la normativa italiana ha riconosciuto e formalizzato una linea per la gestione delle emissioni odorigene.
L’articolo 272-bis introduce la modifica della parte quinta del D. Lgs. 152/2006 in materia ambientale, relativa alla tutela dell’aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera.
Allo stato attuale l’odore è così classificato quale inquinante, riducendo la possibilità di fruizione dell’ambiente (secondo una definizione allargata di inquinamento). Gli odori possono essere misurati tramite le tecniche dell’olfattometria dinamica e sono soggetti a limiti emissivi.
Questo Decreto porta indubbiamente a modificare l’approccio della gestione delle emissioni odorigene, che finora erano gestite caso per caso, principalmente nelle aule dei tribunali.
L’aggiornamento normativo esplicita di fatto il ruolo della normativa regionale e delle Autorità Competenti, fornendo misure limitative specificamente studiate sul caso. In questo modo, l’intervento operato dal DLvo 183/2017 non fa che razionalizzare ed ufficializzare una serie di poteri già previsti dalle leggi regionali.
Le norme tecniche ISO trattano il tema odori e olfattometria dinamica nella specifica UNI EN 13725:2004.











